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Altri contenuti – Accesso civico

Sezione ai sensi dell’art. 5, c. 1, c. 2 d.lgs. n. 33/2013 e art. 2, c. 9-bis l. 241/1990

Il diritto a conoscere dati, documenti e informazioni formati o detenuti dall’Azienda può essere esercitato attraverso la visualizzazione degli stessi  nel sito  istituzionale o, quando questi non sono pubblicati,  con la richiesta di accesso così come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (D.lgs. 33/2013 Art. 5 comma 1)
Nell’ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione per il quale è previsto l’obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, gli interessati possono esercitare il diritto di accesso civico ai sensi dell’art. 5, c 1 del D.lgs. 33/2013, per vedere esercitato il diritto attraverso la richiesta di pubblicazione dei documenti.

L’Azienda, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato, documento o informazione richiesta e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o,  in alternativa, può comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti sono già pubblicati, l’Azienda provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, non deve essere motivata, deve essere  presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che si  pronuncia sulla stessa.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Direttore Generale Dr. Enrico Carpitelli

Modalità di presentazione dell’istanza:

Per la richiesta può essere utilizzato il seguente modulo:

La richiesta di accesso civico, qualora non sia sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente addetto alla ricezione, deve essere sottoscritta e presentata, obbligatoriamente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La mancanza della copia del documento rende l’istanza improcedibile.

In caso di accoglimento, l’Azienda entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.

In caso di ritardo o mancata risposta, entro trenta giorni dall’istanza presentata, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

Direttore

Modalità di presentazione dell’istanza:

Per la richiesta può essere utilizzato il seguente modulo:

A fronte dell’inerzia da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o del Titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.


ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (D.lgs. 33/2013 Art. 5 comma 2)
L’accesso civico generalizzato è la richiesta fatta da un soggetto all’amministrazione per visionare o chiedere copia di dati e documenti  detenuti dall’amministrazione stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione. La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all’informazione che ciascuno ha e la regola generale è rappresentata dalla trasparenza. Questa forma di accesso è stata riconosciuta allo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Presentazione dell’istanza
L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, anche non cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Inoltre non è necessario fornire alcuna motivazione connessa all’interesse per i documenti o dati richiesti.

Modalità di presentazione dell’istanza:

L’azienda ha predisposto il seguente modulo per aiutare il richiedente nella compilazione dei campi necessari per l’evasione della richiesta:

La richiesta di accesso civico, qualora non sia sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente addetto alla ricezione, deve essere sottoscritta e presentata, obbligatoriamente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La mancanza della copia del documento rende l’istanza improcedibile.

Contenuti dell’istanza
Per procedere nella richiesta avanzata è necessario che siano identificati i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Sono, infatti, inammissibili le richieste nelle quali l’oggetto sia talmente vago da non permettere di identificare la documentazione di interesse, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Costi dell’istanza
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Informazioni sul procedimento
Ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013, l’accesso civico generalizzato può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse pubblico (sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive) o per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato (connesso alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).

Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei suddetti interessi privati, l’Azienda ha l’obbligo di interpellare i controinteressati. Il soggetto controinteressato può presentare, entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico. Decorso tale termine l’Azienda, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, provvede sulla richiesta di accesso civico.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). In caso di accoglimento l’Azienda provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, l’Azienda è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo.

La stessa Azienda, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 è tenuta a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’art. 5-bis., e contestualmente, se ne ritiene opportuno,  può chiedere un parere formale al Garante per la protezione dei dati personali.

Rimedi nel caso di rifiuto o mancata risposta da parte dell’amministrazione
L’istante, nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motiva opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Modalità di presentazione dell’istanza:

Per la richiesta può essere utilizzato il seguente modulo:

Il Garante per la protezione dei dati personali può essere interpellato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel caso di richiesta di riesame solo laddove l’accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, c. 2, lett. a, D.Lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono sospesi.

La decisione dell’Azienda sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

L'Azienda con Deliberazione n. 61/22 del 16.11.2022 ha approvato il "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato e all'accesso ai documenti amministrativi L. 241/1990

Limiti ed esclusioni (D.Lgs. 33/2013 art. 5 bis): l’accesso civico generalizzato è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici (sicurezza e ordine pubblico- sicurezza nazionale-difesa e questioni militari-relazioni internazionali-politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato-indagini su reati e loro perseguimento-svolgimento attività ispettive) e alla tutela di interessi privati (protezione dati personali-libertà e segretezza della corrispondenza-interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche quali ad es: la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e segreti commerciali). L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 (ha adottato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013”.

Registro accessi anno 2023 (pdf)
Registro accessi anno 2023 (csv)

Registro accessi anno 2022 (pdf)
Registro accessi anno 2022 (csv)

Registro accessi anno 2021 (pdf)
Registro accessi anno 2021 (csv)

Nell'anno 2020 non sono pervenute richieste di accesso civico semplice o generalizzato

Registro accessi anno 2019 (pdf)
Registro accessi anno 2019 (csv)


Nell'anno 2018 non sono pervenute richieste di accesso civico semplice o generalizzato

Registro accessi anno 2017 (pdf)
Registro accessi anno 2017 (csv)
 

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Legge 241/1990)
Possono richiedere l'accesso ad atti e documenti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiamo un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La richiesta può essere presentata dai diretti interessati o da persone delegate. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Presentazione dell’istanza
Il diritto di accesso può essere esercitato tramite richiesta con le seguenti modalità:

L’azienda ha predisposto il seguente modulo per aiutare il richiedente nella compilazione dei campi necessari per l’evasione della richiesta:

modulo accesso ai documenti amministrativi (pdf)
modulo accesso ai documenti amministrativi (word)

La richiesta di accesso, qualora non sia sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente addetto alla ricezione, deve essere sottoscritta e presentata, obbligatoriamente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La mancanza della copia del documento rende l’istanza improcedibile. 

Nel caso di accesso formale l'ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.

Contenuti dell’istanza
Nell’istanza l’interessato deve:
a) dimostrare la propria identità o i poteri di rappresentanza del soggetto interessato;
b) indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere; nel caso di documenti composti da più allegati, è sempre onere del richiedente indicare in maniera specifica le parti e/o gli allegati di interesse;
c) specificare il proprio interesse diretto, concreto ed attuale; 
d) specificare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso;
e) apporre data e sottoscrizione

Costi dell’istanza
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, come indicato nel "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato e all'accesso ai documenti amministrativi L. 241/1990" approvato con Deliberazione n. 61/22 del 16.11.2022.

Documenti che non possono essere oggetto di accesso
L’accesso ai documenti è escluso nei casi previsti dall’art. 24 della legge 241/1990 e ss.mm.ii e negli altri casi previsti dalla legge, in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 26 del Regolamento sopra indicato.

Diniego o differimento
ln caso di diniego o differimento il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR Toscana).  

 

Ultimo aggiornamento: 14.11.2023